Domanda

Con la mia impresa dovrei effettuare l'isolamento termico esterno (cappotto) su una palazzina di tre piani, con sei appartamenti (due per piano). Cinque proprietari delle rispettive unità abitative vogliono eseguire l'intervento; il sesto appartamento, che si trova all'ultimo piano e occupa la metà dello stesso, è però sottoposto a pignoramento.È possibile eseguire i lavori solo in relazione alle cinque unità e accedere al superbonus del 110 per cento?

Risposta

Trattandosi di un intervento trainante sulle parti comuni condominiali (ex articolo 119, comma 1, lettera a, del Dl 34/2020), è sufficiente che l'assemblea deliberi i lavori. In particolare, in base al comma 9-bis dello stesso articolo 119, inserito con l’articolo 63 del Dl 104/2020, le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi agevolati al 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.Secondo quanto indicato dalle Entrate, il singolo condomino fruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili a norma degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.Quindi, nel caso descritto dal quesito, l'intervento deve riguardare le parti comuni del condominio, incidere su almeno il 25% della sua superficie disperdente lorda, garantire il miglioramento di due classi energetiche ex articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020.