L’Agenzia delle entrate, con la Circolare 24/2020, ha precisato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche, cioè delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio 1, 2 e 3, oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. La detrazione di cui all’art. 16 comma 1 septies del D.l. 63/2013 è infatti elevata al 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Domanda
A settembre 2018 ho sottoscritto un preliminare per l’acquisto da una società di un immobile da costruire, facente parte di un complesso residenziale ricadente in una delle zone sismiche previste oggetto di risanamento conservativo, previa demolizione e ricostruzione, con opere di efficientamento energetico e conseguimento di classe energetica A nel rispetto dei requisiti di sicurezza sismica previsti (c.d. casa antisismica). L’immobile mi sarà consegnato a ottobre 2020. Intendo usufruire della detrazione prevista dall’art. 16 comma 1 septies del D.l. 63/2013 spettanti agli acquirenti di unità immobiliari realizzati da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici in zona sismica 1, 2 e 3. Tale detrazione mi spetta con l’aliquota più elevata del 110% prevista dall’art. 119 del Decreto Rilancio?
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Risposta